ISTITUZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 2026/2029 – CANDIDATURE ISCRITTI
Scadenza 03/05/2026
A seguito del ricevimento in data 8 aprile u.s. del Decreto del Ministro della Giustizia del 25.03.2026 relativo allo scioglimento del Consiglio di disciplina territoriale per la provincia di Treviso con competenza anche sugli Ordini di Belluno e Venezia, con riferimento e in attuazione all’art. 8 D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 e al Regolamento attuativo CNAPPC approvato con delibera del 16/11/2012, viene istituito il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia.
Si invitano i colleghi e le colleghe interessate, a inviare la candidatura all’indirizzo PEC dell’Ordine oappc.venezia@archiworldpec.it entro il giorno 3 maggio 2026 completa di modulo di candidatura e curriculum vitae da redigere secondo i facsimili scaricabili dal sito dell’Ordine :
domanda candidatura al Consiglio di Disciplina
modello curriculum vitae
regolamenti Consiglio di disciplina
Si ricorda che i principali requisiti sono elencati all’articolo 4 comma 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina dell’Ordine APPC a norma dell’art. 8 comma 3 del D.P.R citato e del capo VIII del Regolamento Generale (approvato 23/09/2025):
- di essere iscritti all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni,
- di non aver legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine;
- di non aver legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.