Le seguenti FAQ sono pubblicate principalmente con l’intento di chiarire eventuali dubbi su particolari casistiche che non trovano immediata risposta dalla lettura del Regolamento e delle Linee guida, e di dare prime indicazioni ed orientamenti.


L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è obbligatorio per ogni iscritto all’albo, che eserciti la l’attività professionale anche occasionalmente e in qualsiasi forma [Art.7(1 )- LG(7) - R(1)]
L’obbligo è sia per i liberi professionisti che per i dipendenti, pubblici o privati.

L’obbligo di aggiornamento cessa (in modo automatico) solo per chi ha almeno 20 anni di iscrizione all’albo ed ha compiuto 70 anni di età. Esiste inoltre la possibilità di essere esonerato, anche parzialmente dall’obbligo dell’attività formativa, nei casi di:

  • Maternità;
  • Malattia grave, infortunio, assenza dall’italia, che determini l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
  • Altri casi di documentato impedimento da cause di forza maggiore.

Il Consiglio Nazionale APPC e gli Ordini territoriali. Ognuno con le rispettive competenze cooperano alla gestione, realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo [R(2.1)]

L’organizzazione dei corsi di formazione può essere effettuata, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini territoriali [Art.7(2) - LG(6.3.1)]
I Consigli degli Ordini possono predisporre l’offerta formativa anche in cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti [Art.7(5) - LG(6.2.3)]

Dal 01 gennaio 2014 [R(9)] Il riferimento temporale valido per tutti gli iscritti è il triennio formativo. [LG(4)] Il primo periodo di valutazione decorre dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 [R(9)]

Anche da subito, sfruttando l’attività formativa sperimentale su base volontaria, che gli Ordini territoriali possono attuare, a partire dal 01 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 [R(9)]. Gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo sperimentale, potranno essere riconosciuti e computati tra i crediti formativi del primo periodo (2014-2016) [R(9)- LG(10)]

Mediante la partecipazione attiva ed adeguatamente documentata delle attività formative, anche se svolte all’estero [R(5) LG(1.1)]
Le attività formative si possono articolare con:

  • La partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza online;
  • La partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
  • Altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali [LG (1.1)]

Gli interessati dovranno iscriversi alle attività tramite il sito dell'ordine seguendo le indicazioni che verranno comunicate tramite email agli iscritti. Saranno eventualmente comunicate dall’ordine le variazioni dovute alle diverse modalità organizzative che potrebbero essere adottate, anche in funzione dell’adesione alla piattaforma nazionale Moodle, nel periodo successivo a quello sperimentale.

Scegliendo tra l’offerta che il CNAPPC e gli Ordini territoriali stanno predisponendo.
A partire dal primo periodo di valutazione (2014/2016), i Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali, dovranno entro il 31 ottobre di ogni anno, deliberare il piano dell’offerta formativa relativo all’anno successivo [LG(6.2.2)]

L’iscritto all’albo può scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere [R(1.3)]. Esiste l’obbligo comunque di acquisire almeno 4 crediti annuali sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali [R(6.2)]

L’autorizzazione di un evento formativo ai fini del riconoscimento dei crediti è di competenza del CNAPPC [R(2) LG (2.g.h)]. Gli eventi già autorizzati vengono comunicati dall’ordine. L’accreditamento può essere autorizzato preventivamente allo svolgimento dell’attività formativa, o successivamente, con idonea richiesta e documentazione, quest'ultima per le attività previste dall'art.5.5 delle Linee Guida.
I promotori dell’evento sono tenuti a comunicare tale condizione, siano essi il CNAPPC, Gli Ordini territoriali, o soggetti terzi.

Linee guida punto 6.5.1 - 7

Le linee guida prevedono la possibilità/necessità da parte dell’iscritto di inviare all’ordine le eventuali richieste di riconoscimento crediti, richiesta esonero parziale o totale, ogni altra richiesta prevista dalle linee guida. Tali richieste prevedono l'invio, oltre che di dati personali, anche di dichiarazioni, certificazioni, ecc., rilasciate dal richiedente.
Pertanto la documentazione per essere riconosciuta valida deve essere inviata con le seguenti modalità:

  • per lettera raccomandata a.r., con firma autografa originale (in caso di più fogli la firma deve essere apposta su ogni foglio)
  • per posta elettronica certificata (con firma autografa grafica)
  • per posta elettronica con documentazione firmata digitalmente

Tale modalità di invio è estesa anche alle richieste effettuate dalle associazioni di iscritti o altri soggetti, quando contenenti dichiarazioni, certificazioni, atti notori, ecc.

Linee guida punto 6.5.1

Attività che può essere accreditata a posteriori. La validazione dei crediti formativi è di competenza del CNAPPC previa sommaria valutazione da parte dell’ordine territoriale, che deve essere inviata entro 15 giorni dal ricevimento. Al fine di agevolare la valutazione e l’invio da parte dell’ordine al CNAPPC, si prevede che:

  • l’iscritto è invitato a trasmettere la richiesta con le modalità indicate al punto 1
  • allegando “ogni documentazione utile attestante la partecipazione alla attività formativa”, che consenta una idonea valutazione da parte dell’ordine (es. attestati di frequenza e partecipazione, programmi dell’attività formativa svolta, costi di partecipazione);
  • ulteriore documentazione come da punto 6.1 delle linee guida (elenco indicativo e non vincolante)

Linee guida punto 5.5

Attività che può essere accreditata a posteriori. La valutazione della valenza formativa di tali attività è di competenza dell’ordine territoriale, che ne attribuirà i relativi crediti. Per garantire una adeguata valutazione, la successiva approvazione da parte del Consiglio della validità dei crediti, e la comunicazione agli iscritti del riconoscimento degli stessi, si ritiene che per specifica attività formativa:

  • l’iscritto deve trasmettere l’intenzione di partecipare all’evento con adeguato anticipo rispetto allo svolgersi dello stesso per consentirne una appropriata valutazione (indicativamente 30gg.);
  • allegare documentazione comprovante la valenza formativa dell’evento (elenco indicativo come da punto 6.1 delle linee guida)

La richiesta di riconoscimento dei crediti può avvenire:

  • se l’attività è già stata accreditata da parte dell’ordine di appartenenza o altro Ordine territoriale (o se di evidente e riscontrata valenza formativa a seguito di delibera del Consiglio dell’ordine)
  • con l’invio della richiesta
  • allegando la documentazione che indichi chiaramente la partecipazione dell’iscritto all’attività formativa. (es. non esaustivo, biglietto nominale, prenotazione, documenti rilasciati dalla biglietteria, ecc.)

Linee guida punto 7

Per tali richieste è già stata predisposta la relativa modulistica presente nel sito dell’ordine nella sezione Formazione:

  • la domanda di esonero deve avvenire con le modalità indicate al punto 1, utilizzando la modulistica presente nel sito dell’ordine
  • la domanda deve essere completa della documentazione richiesta nella modulistica

Linee guida punto 7.A

Per tali richieste è già stata predisposta la relativa modulistica presente nel sito dell’ordine nella sezione Formazione. Le linee guida prevedono l’esonero per un anno formativo, senza l’indicazione dell’inizio o fine di tale periodo. L’esonero verrà attribuito per un totale di crediti pari ad un anno formativo, distribuito proporzionalmente negli anni del periodo di riferimento. Alla partecipazione ad attività formative nel periodo di esonero, come previsto dalle linee guida, saranno riconosciuti cfp validi per l’assolvimento dell’obbligo relativo al triennio di riferimento nel quale ricade quello di esonero, fino ad un massimo di 10cfp.

  • la domanda di esonero per maternità deve avvenire con le modalità indicate al punto 1, utilizzando la modulistica per l’esonero parziale, presente nel sito dell’ordine
  • la domanda deve essere completa della documentazione richiesta nella modulistica

Linee guida punto 5.3

Alle attività relative a Master di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica, seconda laurea in materie affini, le linee guida permettono il riconoscimento di 20 cfp (15 nel triennio 2014-2016) per ogni anno di corso.
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione dei crediti. Risulta evidente l’incongruità tra il ruolo di verifica che l’Ordine deve attuare costantemente, e la possibilità di attribuire “a titolo conseguito”, magari anche dopo tre anni, i cfp che l’iscritto è obbligato ad acquisire ogni anno. Considerato che tale possibilità non può essere preclusa, si ritiene comunque di prendere atto delle richieste di accreditamento, comunicando agli iscritti che i relativi crediti saranno attribuiti al conseguimento del relativo titolo, “congelando” l’attività di verifica dell’assolvimento dell’obbligo.

Il mancato conseguimento del titolo non consentirà però l’acquisizione dei cfp.
In tal caso l’iscritto avrà la possibilità di assolvere all’obbligo recuperando i crediti secondo un piano formativo che dovrà sottoporre al Consiglio dell’ordine.

Linee guida punto 6.3

Il rilascio dell’autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del CNAPPC. Per gli eventi di carattere nazionale, l’stanza va presentata direttamente al CNAPPC. Gli eventi di carattere locale l’istanza va inoltrata agli Ordini territoriali di competenza. Tali istanze, opportunamente valutate ed approvate dal Consiglio, verranno inviate al CNAPPC per l’attribuzione dei relativi crediti.
Considerato il compito di verifica da parte dell’ordine delle attività proposte, prima dell’invio al CNAPPC, in riferimento alla valenza formativa dell’evento, alla gestione ed organizzazione dello stesso, ed a quanto già definito in Consiglio in merito, si ritiene che:

  • le istanze dovranno essere inviate almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività proposta
  • dovranno essere inviate con le modalità previste dal punto 1
  • dovranno contenere quanto previsto dal punto 6.3 delle linee guida

La modulistica di riferimento per le istanze è “La scheda tipo evento formativo” allegata alle linee guida (agg.22.02.2014). Si sta predisponendo una nuova modulistica e le indicazioni con le modalità di richiesta che saranno pubblicati nel sito dell’ordine.

Linee guida punto 5.6

Si veda allegato nella sezione regolamenti "linee guida dipendenti pubblici"
(linee guida 5.6)

Legenda dei riferimenti alla normativa, esempi:
Art.7 (1.a): art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137, punto 1, lettera a
R (2.2.c): Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, articolo 1, punto 2, lettera c
LG (5.1): Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento, articolo 5,
punto 1
Ruota il tuo dispositivo