Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Venezia

CIRCOLARE "MANOVRA PRODI"

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Prestazioni occasionali: primi chiarimenti

1. Collaborazioni occasionali.
Si tratta di rapporti di durata non superiore a 30 giorni, con compenso non superiore a 5.000 Euro, con i requisiti del coordinamento e della continuità ("minico.co.co."). Sono mini collaborazioni per le quali viene escluso il rispetto delle norme sul lavoro a progetto, in considerazione della loro portata limitata. Sotto il profilo fiscale, rientrano tra i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", come il lavoro a progetto. Sotto il profilo previdenziale sono soggetti alla "gestione separata Inps" di cui all'art. 2 co. 26 legge 335/1995 (la stessa degli amministratori di società). Va precisato che i due limiti di 30 giorni e 5.000 Euro vanno valutati dal punto di vista del committente. Ciò significa che il collaboratore può avere nello stesso anno anche un certo numero di "mini collaborazioni", purché con diversi committenti.

2. Prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
Viene finalmente chiarito che le prestazioni rientranti nel contratto d'opera (art. 2222 e seguenti del Codice Civile), prive di continuità e coordinamento ("prestazioni spot"), rientrano a tutti gli effetti nel lavoro autonomo, esattamente come avveniva prima della riforma, a prescindere dai limiti di 30 giorni e 5.000 Euro. Fiscalmente continuano a rientrare nei "redditi diversi" (Art. 81 D.P.R. 917/86 fino al 31.12.03, art. 67 lett. Ldal 01.01.04, dopo le modifiche alla numerazione operate dal D.L.vo 344/03), con ritenuta d’acconto del 20%. Rispetto alle regole vigenti nel 2003 esiste comunque una novità sul piano previdenziale qualora il reddito annuo (non il compenso) del prestatore d’opera sia superiore a 5.000 Euro, scatta l'obbligo di versamento del contributo previdenziale alla "gestione separata Inps". Detto obbligo contributivo è stato introdotto dall’art. 44 della legge 326/2003, al superamento della soglia dei 5.000 Euro di reddito annuo. Le modalità di applicazione e versamento del contributo sono le stesse dei collaboratori coordinati e continuativi. Rimane da chiarire come il committente dovrà essere informato del superamento della soglia di 5.000 Euro, nel caso di soggetto che presta l’opera a favore di diversi committenti.