COMPETENZE PROFESSIONALI TECNICI DIPLOMATI
- Autore: segreteria
- Data: 1 Maggio 2006
- Categoria: News
A seguito di esposto a suo tempo presentato alla Procura della Repubblica di Venezia, un geometra iscritto al Collegio di Venezia è stato sottoposto a procedimento penale dinnanzi al Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Dolo per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. (abusivo esercizio della professione) perchè, quale progettista e direttore dei lavori per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale, abusivamente svolgeva attività rientrante nelle competenze di un professionista laureato, non corrispondendo la suddetta costruzione alla nozione di modesta costruzione civile di cui all'art. 18 R.D. 11/02/1929 n. 274.
Avendo il geometra presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla quale il Pubblico Ministero ha prestato formale consenso, il Giudice del Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Dolo ha pronunciato nei confronti del predetto professionista la sentenza n. 61 del 22.3 - 5.4.2005 di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445 c.p.c., di 7 300,00 di multa.
Come noto, ai sensi della menzionata norma di cui all'art. 445 c.p.p. comma 1, la sentenza di applicazione della pena (o patteggiamento) ai fini penali "è equiparata a una pronuncia di condanna".
Peraltro anche ai fini del giudizio per responsabilità disciplinare avanti le Pubbliche Autorità, a seguito della modifica introdotta alla stesso art. 445 c.p.p. dall'art. 2 legge 97/2001, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronunzia di condanna. E ciò deve ritenersi valga anche nei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti, come ha avuto modo di statuire anche la Corte di Cassazione.
Avendo il geometra presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla quale il Pubblico Ministero ha prestato formale consenso, il Giudice del Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Dolo ha pronunciato nei confronti del predetto professionista la sentenza n. 61 del 22.3 - 5.4.2005 di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445 c.p.c., di 7 300,00 di multa.
Come noto, ai sensi della menzionata norma di cui all'art. 445 c.p.p. comma 1, la sentenza di applicazione della pena (o patteggiamento) ai fini penali "è equiparata a una pronuncia di condanna".
Peraltro anche ai fini del giudizio per responsabilità disciplinare avanti le Pubbliche Autorità, a seguito della modifica introdotta alla stesso art. 445 c.p.p. dall'art. 2 legge 97/2001, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronunzia di condanna. E ciò deve ritenersi valga anche nei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti, come ha avuto modo di statuire anche la Corte di Cassazione.