Sussidiarietà - Delibera in vigore dal 20/12/2000 (lettera del C.N.A.)
- Autore: segreteria
- Data: 1 Maggio 2006
- Categoria: CNAPPC
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, in attuazione al "Documento sulla sussidiarietà" condiviso e approvato nell'Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 29/02/2000 e pervenuto a questo Consiglio il 30/05/2000 con nota del C.N.A, prot. n.1044, nelle sedute del 23/05/2000 e del 06/06/2000.
- Vista la sentenza n.6312 del 22 giugno 1990 espressa dalla Corte di Cassazione - sezioni unite civili - in merito al ruolo del Consiglio Nazionale degli Architetti e degli Ordini Provinciali in caso di contenzioso relativamente a provvedimenti di diffida;
- Ritenuto che, nel rispetto delle prerogative decisionali degli Ordini provinciali, deve essere sempre sviluppata un'azione di coesione al fine di tendere ad un comportamento omogeneo di tutti gli Ordini, per garantire le stesse condizioni a tutti gli Architetti;
- Verificato che è necessario stabilire procedure condivise tra tutti gli Ordini d'Italia e che dette procedure possono essere statuite mediante apposite delibere del Consiglio dell'Ordine;
DELIBERA N.1
A) Di far proprie le procedure previste nel citato "Documento sulla sussidiarietà" che di seguito richiama:
1) L'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso, che valuta il Bando, verificandone l'ammissibilità, è ORDINE Dl RIFERIMENTO e assume la responsabilità della decisione;
2) Ogni Ordine ed il CNA adottano tutte le procedure interne atte ad assicurare il rapido svolgimento delle istruttorie relative ai bandi di concorso di propria competenza;
3) L'Ordine provinciale competente sul territorio, se il caso lo richiede, dialoga con il C.N.A. durante la fase di analisi del Bando che deve essere configurato in base ai principi espressi nel Decalogo;
4) in tempi brevi l'Ordine provinciale stabilisce l'eventuale ammissibilità del Bando, previa istruttoria sullo stesso, e ne invia copia al C.N.A.;
5) Nel caso ritenga che sia necessario emettere diffida, trasmette l'istruttoria al C.N.A., che, accertati i presupposti giuridico - legali nel rispetto dell'interesse generale della categoria, dà immediata comunicazione a tutti gli Ordini del proprio atto di diffida;
6) L'eventuale "diffida" deve essere comunicata a tutti gli Ordini d'Italia da parte del C.N.A, in tempo utile e comunque entro e non oltre 20 giorni prima del termine di scadenza di consegna degli elaborati;
B) Di comunicare la presente delibera al C.N.A. e, per esso, a tutti gli Ordini d'Italia.
C) Che la presente delibera sarà operativa a far data da quella indicata dal C.N.A., allorché provvederà all'attuazione di sua competenza di cui al suddetto punto "B".
D) Che la presente delibera dovrà essere inviata a tutti gli iscritti allorché sarà pervenuta la comunicazione di riscontro dal C.N.A. di cui al suddetto punto B).
DELIBERA N.2
Richiamata la delibera n°1, l'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, delibera che
A) Ogni iscritto che intende partecipare ad un concorso deve informarsi e assicurarsi, attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'ORDINE DI RIFERIMENTO;
B) Gli iscritti sono obbligati dalle vigenti norme deontologiche, pertanto, a rispettare la diffida del CNA, proposta dall'ORDINE Dl RIFERIMENTO;
C) La presente venga trasmessa al C.N.A. e a tutti i propri iscritti.
DELIBERA N.3
Richiamate inoltre le proprie delibere n.1 e 2, l'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, delibera
A) Di abrogare il vigente comma 1 dell'art.50 delle Norme di Deontologia che così recita:
"L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal C.N.A.".
di sostituire il 1° comma dell'art.50 con il seguente comma:
"L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, dovrà astenersi dal partecipare allo stesso."
B) Di inviare la presente delibera al C.N.A. ed agli iscritti.
- Vista la sentenza n.6312 del 22 giugno 1990 espressa dalla Corte di Cassazione - sezioni unite civili - in merito al ruolo del Consiglio Nazionale degli Architetti e degli Ordini Provinciali in caso di contenzioso relativamente a provvedimenti di diffida;
- Ritenuto che, nel rispetto delle prerogative decisionali degli Ordini provinciali, deve essere sempre sviluppata un'azione di coesione al fine di tendere ad un comportamento omogeneo di tutti gli Ordini, per garantire le stesse condizioni a tutti gli Architetti;
- Verificato che è necessario stabilire procedure condivise tra tutti gli Ordini d'Italia e che dette procedure possono essere statuite mediante apposite delibere del Consiglio dell'Ordine;
DELIBERA N.1
A) Di far proprie le procedure previste nel citato "Documento sulla sussidiarietà" che di seguito richiama:
1) L'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso, che valuta il Bando, verificandone l'ammissibilità, è ORDINE Dl RIFERIMENTO e assume la responsabilità della decisione;
2) Ogni Ordine ed il CNA adottano tutte le procedure interne atte ad assicurare il rapido svolgimento delle istruttorie relative ai bandi di concorso di propria competenza;
3) L'Ordine provinciale competente sul territorio, se il caso lo richiede, dialoga con il C.N.A. durante la fase di analisi del Bando che deve essere configurato in base ai principi espressi nel Decalogo;
4) in tempi brevi l'Ordine provinciale stabilisce l'eventuale ammissibilità del Bando, previa istruttoria sullo stesso, e ne invia copia al C.N.A.;
5) Nel caso ritenga che sia necessario emettere diffida, trasmette l'istruttoria al C.N.A., che, accertati i presupposti giuridico - legali nel rispetto dell'interesse generale della categoria, dà immediata comunicazione a tutti gli Ordini del proprio atto di diffida;
6) L'eventuale "diffida" deve essere comunicata a tutti gli Ordini d'Italia da parte del C.N.A, in tempo utile e comunque entro e non oltre 20 giorni prima del termine di scadenza di consegna degli elaborati;
B) Di comunicare la presente delibera al C.N.A. e, per esso, a tutti gli Ordini d'Italia.
C) Che la presente delibera sarà operativa a far data da quella indicata dal C.N.A., allorché provvederà all'attuazione di sua competenza di cui al suddetto punto "B".
D) Che la presente delibera dovrà essere inviata a tutti gli iscritti allorché sarà pervenuta la comunicazione di riscontro dal C.N.A. di cui al suddetto punto B).
DELIBERA N.2
Richiamata la delibera n°1, l'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, delibera che
A) Ogni iscritto che intende partecipare ad un concorso deve informarsi e assicurarsi, attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'ORDINE DI RIFERIMENTO;
B) Gli iscritti sono obbligati dalle vigenti norme deontologiche, pertanto, a rispettare la diffida del CNA, proposta dall'ORDINE Dl RIFERIMENTO;
C) La presente venga trasmessa al C.N.A. e a tutti i propri iscritti.
DELIBERA N.3
Richiamate inoltre le proprie delibere n.1 e 2, l'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, delibera
A) Di abrogare il vigente comma 1 dell'art.50 delle Norme di Deontologia che così recita:
"L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal C.N.A.".
di sostituire il 1° comma dell'art.50 con il seguente comma:
"L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, dovrà astenersi dal partecipare allo stesso."
B) Di inviare la presente delibera al C.N.A. ed agli iscritti.