Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Venezia

D.M. 04/04/2001 - Tariffe per i Lavori Pubblici

  • Autore: segreteria
  • Data: 30 Aprile 2006
  • Categoria: CNAPPC
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si pubblica un ulteriore parere espresso, dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia in merito all'argomento in oggetto.
E' importante rilevare che nell'occasione è stata esaminata e superata l'interpretazione al riguardo fornita tempo addietro dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

In riferimento alla nota prot. n. 3/440/03/u del 16 gennaio 2003. Lette le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nn. 27 del 16 ottobre 2002 e 30 del 13 novembre 2002, si osserva quanta segue.
La modifica apportata all'art. 17 legge 14 febbraio 1994. n. 104. con l'art. 7 legge 1° agosto 2002, il 166, ha comportato, tra l'altro, l'inserimento nell'art.17 citato del comma 12-ter, il quale prevede che fino all'emanazione del decreto di determinazione delle tabelle dei rispettivi, continua ad applicassi quanto previsto nei decreto Ministro della giustizia del 4 aprile 2001.
La disposizione di legge in esame è intervenuta dopo che il citato decreto 4 aprile 2001 era stato annullato dal TAR Lazio, can sentenza 23 luglio 2002. n. 6552. e dunque si è posta il problema interpretativo di stabilire quale valore possa essere attribuito al rinvio ivi contenuto.
Con nota prot. 5982/E-UL in data 27 settembre 2002 (prot. 5982/E UL) inviata al Sottosegretario di Stato che legge per conoscenza, quest'Ufficio ha Ritenuto che la legge n. 166/2002 ha richiamato la previsione tariffaria indicate nel decreto ministeriale annullato, cosi sostituendo la fonte normative primaria a quella regolamentare secondaria, con riferimento al solo aspetto contenutistico dell'atto annullato.
L' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha ritenuto di accedere a diversa interpretazione - sul rilievo della inconfigurabilità di una "legificazione" per rinvio di un provvedimento annullato, per giunta prima ancora dell'entrata in vigore delta legge che opera il rinvio - argomentando anche della perdurante vigenza del comma 14-ter del medesimo art. 17 l. 104/1994, nel quale è previsto che fino all'emanazione del decreto di determinazione dei corrispettivi, continuano a trovare applicazione le tariffe professionali.
Ore, indubitabilmente la singolarità della tecnica legislative adottata può lasciare perplessi, tanto più in considerazione della circostanza che la reviviscenza del contenuto del D.M, 4 aprite 2001 dovrebbe avere efficacia ex nunc, cosicché il periodo intercorso tra la pronuncia di annullamento del decreto ad opera della sentenza del Tar Lazio e l'entrata in vigore della Legge 166/2002 rimarrebbe fuori dalla applicazione dei corrispettivi previsti nel decreto annullato,
Ciò posto, rimane il data di fondo che in applicazione del criteri di ermeneutica occorre fornire una interpretazione dell'art. 12-ter che attribuisca cm senso alla citata norma, non potendo la scelta dell'interprete orientarsi verso una opzione che sostanzialmente svuota di ogni significato il dettato del legislatore.
In questo senso, il richiamo alla perdurante vigenza del disposto del comma 14-ter del medesimo art, 17 l. 104/94 pure a seguito dell'entrata in vigore del comma 12-ter, in quanta risulta funzionale all'interpretatio abrogans del comma 12-ter, non è condivisile.
Il disposto del comma 14-ter A, infatti, superato dalla previsione previsione contenuta net comma 12-ter, essendo quest'ultima intervenuta in un momento successivo, e con la dichiarata finalità di introdurre una disciplina transitoria dei corrispettivi per i lavori pubblici (avremmo, diversamente, due regimi transitori per regolare la stessa fattispecie).
Fatta eccezione per il periodo non coperto della reviviscenza del contenuto del D.M. 4 aprile 2001, per il quale si può ipotizzare l'applicazione del criterio "residuale" indicato net comma 14-ter (utilizzo delle tariffe professionali delle categorie coinvolte negli appalti pubblici), dopo l'introduzione del comma 12-ter tale applicazione deve essere esclusa.
Questa opzione interpretativa sembra essere oltretutto, la più aderente alta ratio legis, sul rilievo che tanto la legge-quadro 104/94 che la legge 166/02 - per la parte che qui interessa - sono espressione della volontà del legislatore di strutturare il settore del corrispettivi dei lavori pubblici secondo criteri autonomi), rispetto alle tariffe professionali, come espressamente indicato del comma 14-quater, con riferimento ai minimi inderogabili.
A tale proposito, e conclusivamente, va osservato che la scelta attuata dal legislatore attraverso il richiamo al contenuto del decreto ministeriale 4 aprile 2001, consente l'applicazione del minimi inderogabili indipendentemente dalle previsioni della tariffa professionale del soggetto che abbia prestato la propria attività nell'ambito del lavori pubblici, a différenza di quanta avverrebbe se trovassero applicazione le tariffe professionali, che non contengono - se non in alcuni casi - a previsione di minimi inderogabili.

Pisa II – Tecnologie fotovoltaiche per architetti e Cittadini europei

  • Autore: segreteria
  • Data: 30 Aprile 2006
  • Categoria: CNAPPC
Nell'ambito del progetto per la diffusione delle nuove tecnologie nel campo della costruzione, ed in particolare di quelle fotovoltaiche, promosso dal Consiglio Architetti d'Europa, con i supporto economico della Commissione Europea, è stato predisposto dal CAE, a scopo informativo e promozionale un CD-rom, in visione presso la sede dell'Ordine.

D.M. 04/04/2001 - Tariffe per i lavori pubblici

  • Autore: segreteria
  • Data: 30 Aprile 2006
  • Categoria: CNAPPC
Il Consiglio Superiore, confermando i pareri precedentemente espressi dai Ministeri della giustizia e delle infrastrutture, ribadisce ancora una volta la validità del D.L. 4 aprile 2001 e dell'applicazione dei suoi contenuti, in via transitoria, come sancito dalla Legge n. 166/2002.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Assemblea Generale
Adunanza del 21/03/2003

Oggetto: C.S. 22238/02 300 VI Avv. Carlo Sica. Annullamento decreto Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001
Affari Generali

L'assemblea
Vista la nota 13.1.2003 n. 03494 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto il parere al gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti sulla problematica in oggetto e questi ha investito il Consiglio Superiore per le vie brevi, tramite la Direzione Generale del Personale in data 24.1.2003;

Esaminati gli atti:
Udita la Commissione relatrice (Russo T. Radogna, Bracchi, Ranieri, Angotti, Arena, Lops, Prestininzi, Sirica)

Premesso
La legge 11.2.1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici) come modificata dalla legge 18.11.1998 n. 415, prevedeva, da parte del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), di un decreto per l'individuazione dei corrispettivi, nel campo dei lavori pubblici, per le attività professionali relative alle diverse categorie di lavori anche in relazione ai maggiori impegni imposti dalla legge quadro stessa.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il Decreto 4 aprile 2001 il quale, con riferimento alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, ha individuato le nuove tabelle A e B della citata tariffa ed alcune tabelle integrative.
Sul citato decreto 4.4.2001 è stato proposto ricorso la Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio da parte di alcuni comuni nonché dall'associazione nazionale Comuni Italiani e dall'unione delle Province Italiane.
Detto Tribunale con sentenze 23.7.2002 n. 6552 – sezione I e 8.8.2002 n. 7067 ha accolto il ricorso e, per l'effetto,annullato il decreto.
Nel frattempo la legge 1.8.2002 n. 166 ha apportato ulteriori modifiche alla legge quadro sui lavori pubblici. In particolare all'art. 17 è stato aggiunto il seguente comma 12 ter.
"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate . I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, 143 introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 196, n. 340. ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 26 aprile 2001". L'avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota 5.12.2002 n. 42262 ha interessato l'avvocatura generale dello stato evidenziando quanto segue in merito all'ultima frase del citato comma 12 ter.
"In ordine al significato dell'ultimo inciso sono già state prospettate due soluzioni interpretative: a mente della prima, fatta propria dall'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici (determinazione 16 ottobre 2002, n. 27), nella fattispecie non potrebbe configurarsi alcuna "legificazione" del provvedimento del ministero della Giustizia, anche perché, ai sensi del successivo comma 14 ter del medesimo articolo della l. n 109/94 (non soppresso) "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14 bis continuano ad applicarsi le tariffe di cui alla l. 2 marzo 1949, n. 143; a mente della seconda interpretazione, invece, la norma 1949, n. 143); a mente della seconda interpretazione, invece, la norma primaria che ha operato la novella di che trattarsi avrebbe rinviato ( materialmente ovvero ricettiziamente) al decreto 4 aprile 2001, in tal maniera "sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolarmente secondaria" (Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, parere 27 settembre 2001, prot n. 5892/E U.L. nello stesso senso il Consiglio nazionale degli ingegneri, Circolare 17 settembre 2002, prot. CNI n. 7165).
"E' chiaro che, pur sembrando indubbia la sussistenza di una volontà legislativa in qualche modo "sanante" la invalidità del decreto in parola, essa volontà non è in alcun modo in grado di vincolare l'interprete ove non sia trasfusa in un testo normativo chiaro ed univoco (e, sotto tale profilo, appaiono fondati i dubbi espressi dall'Autorità di vigilanza in ordine all'ultrattività del decreto medesimo)".
Data la rilevanza della questione, la citata Avvocatura Distrettuale ha richiesto all'Avvocatura Generale l'avviso in ordine alla soluzione interpretativa da adottare.
L'avvocatura Generale con la nota n. 03494 citata in epigrafe ha richiesto il preventivo avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda inoltre che con voto 27.10.2000 n. 405 questa Assemblea espresse parere sulla proposta di testo dell'emanando, formulando varie osservazioni.

Norme deontologiche – Sezioni A e B

  • Autore: segreteria
  • Data: 30 Aprile 2006
  • Categoria: CNAPPC
Appare opportuno precisare che, in attesa dell'adozione del regolamento, previsto daIl'art 4, ultimo comma, del D.P.R. n. 328101, le disposizioni deontologiche vigenti sono applicate dagli Ordini nei confronti di tutti gli iscritti, indipendentemente dalla sezione dell'albo gli stessi risultano inseriti.
Nella medesima fase transitoria, inoltre, deve ritenersi che gli iscritti alla Sezione B sono sottoposti al procedimento disciplinare svolto dal Consiglio dell'Ordine nella attuale conformazione.
Invero, poiché solo il regolamento potrà definire il funzionamento degli organi in sede disciplinare, nelle more, gli Ordini svolgeranno attività disciplinare nel confronti di tutti gli iscritti nelle Sezioni A e B altrimenti questi ultimi risulterebbero "ingiudicabili".

Decreto del Ministro dell'Interno 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo" Chiarimenti e primi indirizzi applicativi. Sull'argomento il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, ha emanato la circolare n. 9 MI.SA del 18 aprile scorso, prot P525/4122 sott. 56.