Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Venezia

Sistema Informativo del Demanio marittimo

  • Autore: segreteria
  • Data: 1 Maggio 2006
  • Categoria: CNAPPC
S.I.D.
Aggiornamento sull'utilizzo delle base di dati.
È pervenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - dipartimento per la Navigazione e il Trasporto marittimo e aereo - la circolare n. 129, riguardante l'argomento in oggetto. È visibile presso la sede dell'Ordine unitamente ai modelli di domanda, alle tabelle di codifica e alla guida alla compilazione.

Modificazioni delle tariffe d'estimo

  • Autore: segreteria
  • Data: 1 Maggio 2006
  • Categoria: CNAPPC
Modificazioni delle tariffe d'estimo a destinazione ordinaria stabilite con decreto ministeriale 6 del giugno 2002, n. 159, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Efficacia delle tariffe d'estimo ai fini dell'ICI. Art. 74, comma 6 della legge 21 novembre 2000, n. 342. È pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle FINANZE – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – la circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002, sull'argomento in oggetto. (pag. 10)

DPR 28 maggio 2001 n.311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica sicurezza".
Dando seguito alla precedente circolare di questo Consiglio del 14 dicembre 2001, prot.n.002473, con la quale si trasmetteva copia del ricorso depositato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso il decreto di cui all'oggetto, si informa che in data 27 marzo 2002, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con parere n.899/02, si è espressa favorevolmente sullo schema di regolamento recante modifica al DPR n.311/01, al fine di includere la categoria degli architetti nel novero dei professionisti (ingegneri e geometri) già abilitati al rilascio della relazione tecnica di
Il parere sopracitato si fonda sulla seguente premessa: "Riconoscendo sostanzialmente fondata la posizione dell'anzidetto Ordine degli Architetti (recte: di codesto Consiglio Nazionale) e ritenendo, quindi, opportuno risolvere immediatamente la situazione di contenzioso, l'Amministrazione ha predisposto uno schema di regolamento, composto di un unico articolo, inteso ad eliminare la menzionata discriminazione nei confronti dei professionisti iscritti nell'albo degli architetti".

Regime tariffario lavori pubblici

  • Autore: segreteria
  • Data: 1 Maggio 2006
  • Categoria: CNAPPC
Dando seguito che precedenti circolari del 30 ottobre scorso, prot. n.161 1, e del successivo 31 ottobre, prot.n. 1661, con le quali veniva inviata la risposta fornita del Ministero della Giustizia in merito al regime tariffarlo in oggetto, si comunica che un ulteriore parere è state espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'Edilizia - Direzione Generale per ha Regolazione del Lavori Pubblici sull'argomento.
Con tale parere il Ministero, rispondendo ad un quesito posto in ordine all'applicabilità dell'art.7 - comma 1 - lettera l) della Legge n 166/2002, ha ritenuto corretta le disposizione di cui al citato art. 7, che ha previsto il rinvio al solo contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, e ritenendo, inoltre, non rilevante l'annullamento del provvedimento operate dal Giudice amministrativo (sentenze TAR Lazio - 1° Sezione - n. 6552/02 del 23 luglio 2002 e n. 7067/02 dell'agosto 2002).
Lo stesso Ministero, infine, ritiene che l'interpretazione della norma, diversa da quella letterale, porterebbe a una disapplicazione arbitraria della norma stessa che mira legittimamente a regolare per un periodo transitorio, una determinata materia, in attesa dell'emanazione del decreto definitivo.
In conclusione, I pareri espressi dal Ministero della Giustizia e da quello delle infrastrutture ribadiscono la piena validità delle nuove tariffe dei lavori pubblici di cui al D.M. 4 aprile 2001.
Nell'invitare gli Ordini in indirizzo a voler dare opportuna diffusione a tali importanti pareri ministeriali, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

D.M. 04/04/2001 – Tariffe per i lavori pubblici

  • Autore: segreteria
  • Data: 30 Aprile 2006
  • Categoria: CNAPPC
In riferimento alla nota prot. n. 3/440/03/u del 16 gennaio 2003 lette le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 27 del 16 ottobre 2002 e 30 del 13 novembre 2002 si osserva quanta segue.
La modifica apportata all'art. 17 legge 14 febbraio 1994, n. 104, con l'art 7 legge 1° agosto 2002, n. 166, ha comportato, tra l'altro, l'inserimento nell'art. 17 citato del comma 12ter, il quale prevede che fino all'emanazione del decreto di determinazione delle tabelle dei corrispettivi, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto Ministro della giustizia del 4 aprile 2001.
La disposizione di legge in esame è intervenuta dopo che il citato decreto 4 aprile 2001 era stato annullato dal TAR Lazio, con sentenza 23 luglio 2002. n. 6552, e dunque si è posto il problema interpretativo di stabilirsi quale valore possa essere attribuito al rinvio ivi contenuto. Con nota prot. 5982/EUL in data 27 settembre 2002 (prot. 5982/EUL), inviata al Sottosegretario di Stato che legge per conoscenza, quest'Ufficio ha ritenuto che la legge n. 166/2002 ha richiamato Ia previsione tariffaria indicata nel decreto ministeriale annullato, così sostituendo la fonte normativa primaria a quella regolamentare secondaria, con riferimento al solo aspetto contenutistico dell'atto annullato. L' Autorità per Ia vigilanza sul lavori pubblici ha ritenuto di accedere a diversa interpretazione sul rilievo della inconfigurabilità di una "legificazione" per rinvio di un provvedimento annullato, per giunta prima ancora dell'entrata in vigore della legge che opera il rinvio , argomentando anche della perdurante vigenza del comma 14ter del medesimo art. 17 L. 104/1994, nel quale è previsto che fino all'emanazione del decreto di determinazione dei corrispettivi, continuano a trovare applicazione le tariffe professionali.
Ora, indubitabilmente Ia singolarità della tecnica legislative adottata può lasciare perplessi, tanto più in considerazione della circostanza che Ia "reviviscenza" del contenuto del D.M. 4 aprite 2001 dovrebbe avere efficacia ex nunc, cosicché il periodo intercorso tra la pronuncia di annullamento del decreto ad opera della sentenza del Tar Lazio e l'entrata in vigore delta legge 166/2002 rimarrebbe fuori della applicazione dei corrispettivi previsti nel decreto annullato, Ciò posto, rimane il dato di fondo che in applicazione dei criteri di ermeneutica occorre fornire una interpretazione dell'art. 12 ter che attribuisca un senso alla citata norma, non potendo la scelta dell'interprete orientarsi verso un'opzione che sostanzialmente svuota di ogni significato il dettato del legislatore. In questo senso, il richiamo alla perdurante vigenza del disposto del comma 14ter del medesimo art 17 L. 104/94 pure a seguito dell'entrata in vigore del comma 12ter, in quanto risulta funzionale all'interpretatio abrogans del comma 12ter, non è condivisibile.
II disposto del comma 14ter è infatti, superato dalla previsione contenuta nel comma 12ter, essendo quest'ultima intervenuta in un momento successivo, e con Ia dichiarata finalità di introdurre una disciplina transitoria dei corrispettivi per i lavori pubblici (avremmo, diversamente, due regimi transitori per regolare la stessa fattispecie).
Fatta eccezione per il periodo non coperto della reviviscenza del contenuto del D.M. 4 aprile 2001, per il quale si può ipotizzare l'applicazione del criterio "residuale" indicato nel comma 14ter (utilizzo delle tariffe professionali delle categorie coinvolte negli appalti pubblici), dopo l'introduzione del comma 12ter tale applicazione deve essere esclusa
Questa opzione interpretativa sembra essere oltretutto, la più aderente alla ratio legis, sul rilievo che tanto Ia leggequadro 104/94 che Ia legge 166/02 per la parte che qui interessa sono espressione della volontà del legislatore di strutturare il settore dei corrispettivi dei lavori pubblici secondo criteri autonomi, rispetto alle tariffe professionali, come espressamente indicato dal comma 14quater, con riferimento ai minimi inderogabili.
A tale proposito, e conclusivamente, va osservato che la scelta attuata dal legislatore attraverso il richiamo al contenuto del decreto ministeriale 4 aprile 2001, consente l'applicazione dei minimi inderogabili indipendentemente dalle previsioni della tariffa professionale del soggetto che abbia prestato la propria attività nell'ambito dei lavori pubblici, a differenza di quanto avverrebbe se trovassero applicazione le tariffe professionali, che non contengono se non in alcuni casi la previsione di minimi inderogabili.
Competenze professionali A seguito di uno specifico quesito posto dall'Ordine di Vicenza in merito all'ambito di competenza del geometri per le opere di urbanizzazione di un Piano Particolareggiato, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori risponde con la seguente nota.
L'art. 57 della legge 2 marzo 1949, n. 144, non determina l'ambito delle competenze professionali di un geometra, bensì il compenso afferente a una prestazione e, infatti, il punto b) dell'art.16 del R.D. n. 274/1929 così recita ai fini delle competenze dei geometri: "operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie", mentre non cita Ia progettazione o direzione lavori.
La progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, si evince dal punto 1) dell'articolo citato, allorquando parla di "...piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte...".
La richiesta di parere sulle competenze professionali del geometra riguarda il caso di direzione lavori delle opere di urbanizzazione di un Piano Particolareggiato che interessa una superficie di mq. 44.000 circa, per la realizzazione di 45.500 mc. di edilizia principalmente residenziale.
Tali opere di urbanizzazione consistono nella realizzazione di un tratto di strada, di parcheggi e di una piazza, oltre alla realizzazione dei sottoservizi a rete, quali: acquedotto, fognatura, rete telefonica e di adduzione del metano.
La direzione di tali opere, di non modesta entità, presuppone delle cognizioni tecnico scientifiche non riconosciute dalla normativa vigente alla figura del geometra.
Diversamente, la progettazione e direzione delle opere in esame rientrano nella competenza dell'architetto in quanto inserite nell'ambito di perimetrazione urbana, connesse e accessorie al complesso edilizio.

Pervengono, dai Comandi provinciali VV.F. e dagli operatori del settore, richieste di chiarimenti in merito alla normativa tecnica di prevenzione incendi da applicare agli impianti indicati in oggetto. Si ritiene quindi utile, per uniformità di indirizzo, riepilogare le disposizioni applicabili e le indicazioni ministeriali espresse in note di riscontro a singoli quesiti sulla materia.
Si premette che le cabine combinate di verniciatura-essiccazione sono progettate per effettuare la verniciatura a spruzzo di materiali di varia tipologia e la successiva essiccazione.
Negli impianti non inseriti in cicli produttivi, dei quali i più diffusi sono a servizio di autocarrozzerie per la riparazione di autoveicoli, normalmente l'operazione di verniciatura è eseguita all'interno della cabina, da personale appositamente formato e preposto alla mansione. L'essiccazione, con temperature fino a 80-100 °C, è invece automatica e deve rigorosamente avvenire in assenza di persone all'interno della cabina e con esclusione di contestuale spruzzatura di vernici infiammabili o combustibili. Il riscaldamento dell'aria di processo, integralmente di rinnovo durante la fase di spruzzatura e di passivazione e con possibilità di parziale ricircolo durante l'essiccazione, avviene tramite gruppo termoventilante funzionate con bruciatore alimentato da combustibile liquido o gassoso.
Pertanto l'impianto, se di potenzialità termica superiore a 100.000 kcal/h, è soggetto ai controlli dei Comandi provinciali VV.F. in quanto ricompreso al punto 91 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Ciò premesso, fatto salvo il caso di impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, sono applicabili le disposizioni tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 12 aprile 1996, in caso di alimentazione con combustibile gassoso, ed alla Circolare n. 73/1971 in caso di alimentazione con combustibile liquido.
Tenendo conto delle vane modalità realizzative dell'insieme apparecchio termico e cabina forno, è possibile ipotizzare diverse tipologie di installazione, per ciascuna delle quali si forniscono le seguenti precisazioni:
Tipologia A) Apparecchio termico installato all'aperto
In caso di alimentazione gassosa, si applicano le disposizioni riportate al punto 2.1 del D.M. 12 aprile 1996, che si ritiene possano costituire riferimento normativo anche per impianti alimentati da combustibili liquidi. Qualora la cabina forno sia ubicata anch'essa all'aperto, in adiacenza all'edificio, può essere consentito l'accesso alla cabina stessa dal locale carrozzeria tramite porta in materiale incombustibile, compreso l'eventuale materiale isolante. Può consentirsi l'ubicazione della cabina forno all'interno di un locale, sia ad uso esclusivo che destinato anche ad altre fasi di lavorazione diverse dalla verniciatura, purché la medesima sia realizzata con materiali incombustibili, compreso l'eventuale materiale isolante.
Tipologia B) Apparecchio termico installato in apposito locale esterno e cabina forno ubicata all'interno di un locale anche non ad uso esclusivo
Per l'apparecchio, se alimentato a gas, si applicano le disposizioni del Titolo III del D.M. 12 aprile 1996; se alimentato a combustibile liquido, si applicano le disposizioni della Circolare n. 73/1971 riferite al generatore termico installato in apposito fabbricato ad esso esclusivamente destinato. Per la cabina forno valgono le considerazioni riportate al punto precedente.
Tipologia C) Apparecchio termico installato in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato e cabina forno ubicata all'interno di un locale anche non ad uso esclusivo
Per l'apparecchio, se alimentato a gas, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 4.3 del D.M. 12 aprile 1996 oltre alle disposizioni comuni di cui al punto 4.1; se alimentato a combustibile liquido, si applicano le prescrizioni impartite con Circolare n. 73/1971 per i forni a servizio di laboratori artigiani. Per la cabina forno valgono le considerazioni riportate nella tipologia A).
Tipologia D) Apparecchio termico e cabina forno ubicati in un unico locale, ad uso esclusivo, ove possono essere ammesse unicamente operazioni preliminari alla verniciatura non eseguibili in altro ambiente
II locale di installazione dell'impianto di verniciatura, sia in caso di alimentazione con combustibile liquido che gassoso, deve essere conforme a quanto stabilito per la precedente tipologia C).
Non è consentita l'installazione dell'insieme apparecchio termico-cabina forno in locali ad uso non esclusivo, ove cioè sono svolte lavorazioni che possono presentare. elementi di rischio non compatibili con la presenza dell'impianto di verniciatura (quali ad esempio saldatura, taglio, operazioni che comportano riscaldamento di materiali, ecc.).
Nei casi in cui la cabina forno sia ubicata all'interno di un locale non ad uso esclusivo, deve essere possibile intercettare, a monte della stessa, il flusso di aria calda di mandata, mediante l'intervento di una serranda tagliafuoco comandata da un dispositivo termico, opportunamente tarato. Inoltre il generatore termico deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio; l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
Le condotte aerotermiche devono essere conformi alle specifiche disposizioni previste dal D.M. 12 aprile 1996 e dalla Circolare n. 73/197 1.
Nella fase di essiccazione può essere ammesso il ricircolo parziale dell'aria presente in cabina a condizione che il costruttore fornisca specifiche istruzioni tecniche alle a garantire che durante le lavorazioni, eseguite in conformità a quanto indicato in manuale d'uso, la concentrazione delle sostanze infiammabili non superi il 10% del limite inferiore di infiammabilità. Il suddetto limite deve essere valutato con riferimento al solvente con il più basso valore del limite inferiore di infiammabilità, tenendo conto, altresì, delle temperature massime raggiungibili nella fase di ricircolo dell'aria.
In alternativa deve essere installato all'interno della cabina un rivelatore di miscele - infiammabili tarato al 25% del più basso limite inferiore di infiammabilità dei solventi, il cui intervento determini:
- l'emissione di un segnale di allarme ottico acustico all'esterno della cabina;
- il blocco del ricircolo dell'aria in cabina;
- l'espulsione all'esterno dell'aria in essa presente ed il lavaggio della cabina con aria fresca di rinnovo.
Al fine di garantire l'affidabilità dell'impianto di rivelazione di miscele infiammabili e dei sistemi ad esso asserviti, ne dovrà essere previsto il controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato, da annotare sul registro di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 37/1998.
Gli apparecchi a gas e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della direttiva 90/396/CE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.
L'impianto di verniciatura deve essere munito di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della direttiva 98/37/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Il produttore deve predisporre il fascicolo tecnico previsto dalle citate direttive, nonché il manuale di installazione, uso e manutenzione. Detto manuale, con i relativi disegni esplicativi, deve essere consegnato all'utilizzatore, per ogni singola fornitura; esso deve contenere gli schemi e le istruzioni necessarie (nonché gli altri accorgimenti tecnici adottati e ritenuti utili in materia di sicurezza) per l'installazione, la messa in funzione, i controlli e la manutenzione dell'impianto di verniciatura.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 ed alla legge 5 marzo 1990 n° 46 e successivo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.