Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Venezia

Albo degli arbitri della camera arbitrale

  • Autore: segreteria
  • Data: 1 Maggio 2006
  • Categoria: CNAPPC
Si porta a conoscenza il comunicato ufficiale della Camera Arbitrale presso l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 29 novembre 2000, riguardante la possibilità di ammissione all'albo degli arbitri della Camera stessa di tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi (art.151, comma 5, lett. C) del D.P.R. 21/12/1999 n.554).

Su indicazione dello stesso Ente, si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

a) Requisiti di onorabilità e presupposti per l'iscrizione all'albo degli arbitri (v. II/2, 3).

b) Requisiti di onorabilità e presupposti per l'iscrizione all'albo dei periti (v.IV/2,3).

c) Non cumulabilità, nella stessa persona, dell'appartenenza all'albo degli "arbitri" ed all'elenco dei "periti", per coloro per cui il tecnico (ingegnere o architetti) deve optare per l'uno o per l'altro (v.IV/4).

d) Avvertenze per gli interessati (v. V/1-3).

Si comunica, infine, che per l'iscrizione all'uno o all'altro albo la relativa domanda autocertificata in carta libera, corredata da curriculum e da adeguata documentazione (cfr. Comunicato art.3 Cap II o art.3 Cap. IV) dovrà essere inoltrata alla Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici. Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma.

Qualità dell'ambiente urbano e rurale – Risoluzione

  • Autore: segreteria
  • Data: 1 Maggio 2006
  • Categoria: CNAPPC
In occasione della riunione del Comité de Pilotage (Organismo europeo che si occupa di politiche comunitarie nel campo dell'architettura) è stato esaminato il testo della risoluzione sulla "qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale", risoluzione che il 23 novembre scorso, a Bruxelles,è stata definitivamente approvata dal Consiglio dell'Unione europea. Si richiama l'attenzione sull'importanza data al valore dell'architettura intesa come prestazione culturale, intellettuale e artistica, non confinabile alle mere regole di mercato e,ancora, sulla rilevanza della promozione di azioni di sostegno dell'architettura all'interno delle politiche comunitarie sia attraverso il collegamento in rete delle istituzioni, sia attraverso l'incentivazione dei processi di formazione, di mobilità e di apertura dei concorsi di progettazione ai professionisti più giovani. Fondamentale appare, inoltre, il richiamo alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 10 giugno 1985 n.384 che prevede, in particolare, che "la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un interesse pubblico". La risoluzione infine afferma esplicitamente: il Consiglio dell'Unione Europea invita la Commissione a far si che nelle sue politiche, azioni e programmi si tenga conto della qualità architettonica e della specificità delle prestazioni nel campo dell'architettura ricercare, di concerto con gli Stati membri e in conformità dei regolamenti dei Fondi strutturali, in che modo tener maggiormente conto della qualità architettonica e della tutela del patrimonio nell'attuazione di detti fondi.

Sussidiarietà - Delibera in vigore dal 20/12/2000 (lettera del C.N.A.)

  • Autore: segreteria
  • Data: 1 Maggio 2006
  • Categoria: CNAPPC
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, in attuazione al "Documento sulla sussidiarietà" condiviso e approvato nell'Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 29/02/2000 e pervenuto a questo Consiglio il 30/05/2000 con nota del C.N.A, prot. n.1044, nelle sedute del 23/05/2000 e del 06/06/2000.

- Vista la sentenza n.6312 del 22 giugno 1990 espressa dalla Corte di Cassazione - sezioni unite civili - in merito al ruolo del Consiglio Nazionale degli Architetti e degli Ordini Provinciali in caso di contenzioso relativamente a provvedimenti di diffida;

- Ritenuto che, nel rispetto delle prerogative decisionali degli Ordini provinciali, deve essere sempre sviluppata un'azione di coesione al fine di tendere ad un comportamento omogeneo di tutti gli Ordini, per garantire le stesse condizioni a tutti gli Architetti;

- Verificato che è necessario stabilire procedure condivise tra tutti gli Ordini d'Italia e che dette procedure possono essere statuite mediante apposite delibere del Consiglio dell'Ordine;

DELIBERA N.1

A) Di far proprie le procedure previste nel citato "Documento sulla sussidiarietà" che di seguito richiama:

1) L'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso, che valuta il Bando, verificandone l'ammissibilità, è ORDINE Dl RIFERIMENTO e assume la responsabilità della decisione;

2) Ogni Ordine ed il CNA adottano tutte le procedure interne atte ad assicurare il rapido svolgimento delle istruttorie relative ai bandi di concorso di propria competenza;

3) L'Ordine provinciale competente sul territorio, se il caso lo richiede, dialoga con il C.N.A. durante la fase di analisi del Bando che deve essere configurato in base ai principi espressi nel Decalogo;

4) in tempi brevi l'Ordine provinciale stabilisce l'eventuale ammissibilità del Bando, previa istruttoria sullo stesso, e ne invia copia al C.N.A.;

5) Nel caso ritenga che sia necessario emettere diffida, trasmette l'istruttoria al C.N.A., che, accertati i presupposti giuridico - legali nel rispetto dell'interesse generale della categoria, dà immediata comunicazione a tutti gli Ordini del proprio atto di diffida;

6) L'eventuale "diffida" deve essere comunicata a tutti gli Ordini d'Italia da parte del C.N.A, in tempo utile e comunque entro e non oltre 20 giorni prima del termine di scadenza di consegna degli elaborati;

B) Di comunicare la presente delibera al C.N.A. e, per esso, a tutti gli Ordini d'Italia.

C) Che la presente delibera sarà operativa a far data da quella indicata dal C.N.A., allorché provvederà all'attuazione di sua competenza di cui al suddetto punto "B".

D) Che la presente delibera dovrà essere inviata a tutti gli iscritti allorché sarà pervenuta la comunicazione di riscontro dal C.N.A. di cui al suddetto punto B).

DELIBERA N.2

Richiamata la delibera n°1, l'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, delibera che

A) Ogni iscritto che intende partecipare ad un concorso deve informarsi e assicurarsi, attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'ORDINE DI RIFERIMENTO;

B) Gli iscritti sono obbligati dalle vigenti norme deontologiche, pertanto, a rispettare la diffida del CNA, proposta dall'ORDINE Dl RIFERIMENTO;

C) La presente venga trasmessa al C.N.A. e a tutti i propri iscritti.

DELIBERA N.3

Richiamate inoltre le proprie delibere n.1 e 2, l'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, delibera

A) Di abrogare il vigente comma 1 dell'art.50 delle Norme di Deontologia che così recita:

"L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal C.N.A.".

di sostituire il 1° comma dell'art.50 con il seguente comma:

"L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, dovrà astenersi dal partecipare allo stesso."

B) Di inviare la presente delibera al C.N.A. ed agli iscritti.

Ente emittente: Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei Registri immobiliari.
Destinatari: Agenzia del Territorio: Uffici Provinciali - Direzioni Compartimentali - Servizio Ispettivo.
Roma, 13 marzo 2001.

Sono pervenute alla Scrivente Direzione diverse segnalazioni che evidenziano:
- o la richiesta da parte di alcuni uffici di documentazione integrativa, a corredo di quella ordinariamente prevista per la presentazione di atti di aggiornamento;
- o un accentuato ricorso alla procedura straordinaria di rilascio degli atti di aggiornamento cartografico, privi di approvazione, per decorrenza del termine di venti giorni, previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 650.
Circa il primo aspetto si evidenzia che la prassi di allegare al tipo atti notarili o elaborati tecnici pregressi, non ancora registrati nella banca dati catastale, instaurata in alcuni Uffici provinciali, non può essere intesa come obbligo imposto dall'Amministrazione, bensì come un'azione promossa dal singolo professionista, auspicabilmente sulla base anche di intese tra Collegi Professionali competenti ed Amministrazione, con l'evidente scopo di ridurre i tempi per l'approvazione.
Al di fuori di queste ipotesi non risulta giustificata la pretesa da parte degli Uffici di documenti già in possesso dell'Amministrazione.
E' appena il caso di evidenziare, invece, l'obbligo di richiamare la documentazione suddetta nei casi previsti da specifiche disposizioni.
In merito al secondo profilo, che ha assunto in alcune sedi periferiche dimensioni significative soprattutto dopo la migrazione delle procedure in ambiente client-server, si ricorda che la procedura in esame, benché prevista dalla normativa, deve ritenersi del tutto straordinaria e subordinata a particolari e circostanziate cause che non consentano transitoriamente la regolare trattazione di tutti i flussi di aggiornamenti in ingresso.
Pertanto, atteso che uno degli obiettivi principali dell'Agenzia è di garantire la correttezza dei flussi documentali in ingresso e tenuto conto dei possibili disagi che possono derivare alle parti interessate, si dispone che gli Uffici, oltre a mettere in atto tutti gli accorgimenti per prevenire il verificarsi dei ritardi in esame, provvedano, di volta in volta, ad informare della temporanea situazione di criticità la competente Direzione Compartimentale, nonché gli Ordini ed i Collegi Professionali locali.
Sotto l'aspetto procedurale si evidenzia in ogni caso l'esigenza di adottare i seguenti accorgimenti:
- alle particelle originate dai tipi di frazionamento rilasciati senza l'approvazione deve essere attribuito l'identificativo definitivo;
- qualora l'impedimento all'approvazione dovesse dipendere da circostanze che inibiscono il solo aggiornamento della banca dati entro i venti giorni previsti dalla normativa, ma non la possibilità di effettuare tutti i controlli tecnici previsti, il tipo di frazionamento deve essere restituito approvato con l'apposizione della dicitura "pende registrazione meccanografica". Ciò al fine di evitare il ricorso a successivi atti per l'univoca identificazione degli immobili trasferiti sulla base di tipi di frazionamento restituiti senza approvazione preventiva.
E' evidente che dovrà provvedersi, non appena possibile, alla registrazione in banca dati dei suddetti documenti
Le Direzioni Compartimentali, verificata la natura delle circostanze che hanno provocato il mancato rispetto dei tempi di approvazione dei tipi di frazionamento, adotteranno a loro volta ogni possibile misura atta ad eliminare o a ridurre nel tempo il protrarsi del disservizio. Avranno cura altresì di monitorare il fenomeno, sotto l'aspetto dimensionale e temporale (numero di atti e di giornate interessate), riferendo alla Scrivente per i casi di particolari criticità o che rappresentino interessi di carattere generale.

Sistema Informativo del Demanio marittimo

  • Autore: segreteria
  • Data: 1 Maggio 2006
  • Categoria: CNAPPC
S.I.D.
Aggiornamento sull'utilizzo delle base di dati.
È pervenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - dipartimento per la Navigazione e il Trasporto marittimo e aereo - la circolare n. 129, riguardante l'argomento in oggetto. È visibile presso la sede dell'Ordine unitamente ai modelli di domanda, alle tabelle di codifica e alla guida alla compilazione.